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  STUDIO LEGALE CAPERNA
  Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
 

 

                                 
 
PROFILI STORICI E GIURIDICI DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO (Avv.Alessio A.Caperna)
 
In questa epoca di declino, scivolamento valoriale dell’etica umana e di deminutio del “senso” alto del Sacro, importante è l’opera edificante, propulsiva che ancora oggi posson dare gli ordini cavallereschi, Ordini che allo stesso tempo sono Sacri e Militari, così come furono delineati, costruiti nella millenaria storia della Megale Ecclesia (Grande Chiesa).
Secondo un profilo di osservazione prospettica del tipo meramente superficiale gli Ordini Cavallereschi potrebbero apparire come dei residui di epoche passate, ma così non è affatto, in quanto a loro è strutturalmente ed istituzionalmente destinato, demandato un alto profilo defensionale di bastioni dei valori europei, cristiani, cattolici(universali), stricto sensu, che questa epoca di disgregazione sia etica che morale vorrebbe venire a diminuire maggiormente, sino alla scomparsa, con il dominio egemone del pensiero debole, declinante nel relativismo dei valori considerabili alla stregua di opinioni.
Quindi immutata e semmai accresciuta è la forza cogente spirituale ed intrinseca propria dei “ legittimi ” Ordini Cavallereschi.
Tra i pochi che possono essere annoverati nell’area giuridica della legittimità sia storica che giuridica, e per l’effetto riconosciuti nell’ordinamento giuridico italiano e conseguentemente dalla Repubblica Italiana vi è il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
A questo punto è necessario delineare, tratteggiandole brevemente in questa sede, le linee dello sviluppo storico di questa importante, venerabile ed antichissima istituzione cavalleresca.
Secondo la più importante linea storica, fatta propria anche dalla Alta Dottrina storica e giuridica di Ettore Gallo, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sembrerebbe prendere le mosse dall’imperatore Costantino e dalla nota battaglia di ponte Milvio a Roma, con l’apparizione di… in hoc signo vinces.
Poi notizie storiche corroborate da documenti ne fanno risalire il primo Gran Maestro nell’Imperatore Romano d’Oriente nella persona di Isacco Flavio Comneno, nel 1190.
L’Augusta casa dei Comneno ne tenne il Gran Magistero anche dopo la caduta dell’impero romano d’oriente, avvenuta ad opera dei Musulmani nel 1453.
Interessante è la notazione che il primo statuto scritto dell’ordine de quo risale al 1522 ad opera di Angelo di Drivasto.
Però ad onore della verità storica è necessario rilevare che altri interpreti fanno risalire il primo statuto alla regola di San Basilio, nonché il primo Gran Maestro del detto ordine   nella famiglia dei Comneno, databile addirittura 457-474 D.C.
Vi è quindi da commentare, anche alla luce delle dispiegate considerazioni di carattere storiografico, che il S.M. Ordine Costantiniano di San Giorgio, risulta essere tra i più antichi Ordini Equestri.
Altresì, sempre procedendo brevemente è di rilievo giuridico il fatto che il Romano Pontefice Giulio terzo con la bolla pontificia del 1550 Quod alias verrà a riconoscere l’ordine de quo.
Poi con il succedersi dei Romani Pontefici andarono aumentando i diritti ed i benefici del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, fino ad arrivare il Papa a nominare e un cardinale Protettore dell’Ordine e un Procuratore Generale.
Quindi con il succedersi degli eventi della storia, con l’estinzione della casa imperiale dei Comneno, il Gran Magistero dell’Ordine de quo, diviene dapprima appannaggio dei Farnese, e successivamente della Augusta Casa dei Borbone delle Due Sicilie.
Anche con la fine del Regno delle Due Sicilie del 1860, ad opera del Regno di Sardegna il S.M. Ordine Costantiniano di San Giorgio continua ad esistere nel mondo effettuale-empirico e nell’ordinamento giuridico, in quanto Ordine non nazionale ma Dinastico, cioè proprio, intrinseco al Casato dei Borboni delle Due Sicilie.
A tal uopo è di interesse ai nostri brevi cenni e considerazioni giuridiche citare una pronunzia giurisprudenziale vicina ai fatti de quibus, tant’è che il Consiglio di Stato nel 1861 espresse l’opinione che “ la demanializzazione dei beni dell’Ordine non togliesse anche vita all’Ordine stesso”, nonché vi è altresì da specificare analiticamente che tale pronunzia fu successivamente corroborata anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del Regno d’Italia del 11 Luglio del 1871 che statuiva che l’Ordine de quo risulta “…né caducato, né abolito l’Ordine Costantiniano e che col decreto dittatoriale di Garibaldi del 12 Febbraio 1860 che faceva entrare nel demanio statale i beni materiali dell’Ordine, si era disposto soltanto che i beni dell’Ordine Costantiniano amministrati già sotto la dipendenza del Ministero del Regno delle Due Sicile, erano dichiarati beni nazionali…”.
Più recentemente il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana si è espresso circa la legittimità all’autorizzazione all’uso delle Onorificenze cavalleresche del S.M. Ordine Costantiniano di San Giorgio,con la decisione nr. 1869-1981, del 26 Novembre del 1981, Prima Sezione, che così testualmente statuisce “…L’Ordine costantiniano risulta totalmente estraneo all’ordinamento italiano, sia come origine, che come evoluzione storica.
Sorto nel patrimonio araldico e familiare degli ultimi imperatori sedenti sul trono di Bisanzio, lo ordine in questione seguì in Italia la famiglia fondatrice e, dopo l’estinzione della stirpe imperiale bizantina, passò con l’approvazione della Santa Sede, in quello dei Farnese di Parma e Piacenza e, quindi, con il venir meno di quella casa dinastica, nel patrimonio dei Borbone già di Napoli e di Sicilia, come dimostra la Bolla “Militantis ecclesiae” di Papa Clemente XI, del 26 giugno del 1718.”
Continua quindi la pronunzia del Consiglio di Stato affermando che “…quando Carlo III di Borbone lasciò il trono di Napoli e di Sicilia, per ascendere a quello di Spagna, l’Ordine Costantiniano, insieme ai beni già farnesiani restò nel patrimonio dinastico e familiare della casa di borbone-due sicilie, anche quando essa andò in esilio.
Pur dopo la devoluzione al demanio statale dei suoi beni materiali, l’ordine costantiniano rimase , infatti, come entità cavalleresca , religiosa e militare della casata anzidetta, di cui è attualmente capo Ferdinando Maria, Duca di Castro e Duca di Calabria cittadino francese, residente in Francia.
Mentre risulta, pertanto, documentata la plurisecolare continuità storica dell’Ordine, nel suo carattere non statuale, ma dinastico-familiare, appare sempre e costantemente, per esso, presente e operante il riconoscimento nell’Ordinamento canonico, sino all’attuale pontefice che (nel 1980) ha preso determinazioni-e ne afferma esplicitamente il riferente Ministero-su aspetti religiosi dellOrdine medesimo, del pari sempre riconosciuto dal Sovrano Militare Ordine di Malta.”
Per l’effetto, conclude il Consiglio di Stato, nel provvedimento de quo, statuendo che “…esistono tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legislativa, che concorrono a qualificare l’Ordine Costantiniano come ordine non nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della legge nr.178 del 1951, da ciò deriva la legittimazione dei cittadini italiani insigniti dal legittimo titolare …a chiedere l’autorizzazione all’uso delle stesse nel territorio della Repubblica…”.
Vi è perciò da concludere, in punto di diritto, che nel caso de quo, non sorgono dubbi circa la completa legittimità del Gran Magistero del S.M.Ordine Costantiniano di San Giorgio in Capo ai Borbone delle Due Sicilie, nella persona di S.A.R. Ferdinando Maria di Borbone (recentemente scomparso), rectius attualmente il Nuovo Gran Maestro è Carlo di Borbone, Duca di Castro e Duca di Calabria.
La detta Istituzione cavalleresca per l’effetto è riconosciuta e dallo Stato Italiano, e dalla Santa Sede e dal S.M.O.M.
Quindi, infine circa la legittimità del Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano, oltre che da un profilo giuridico, corroborato dalla Giurisprudenza italiana, nonchè dalla altissima dottrina giuridica di Ettore Gallo (già Presidente della Corte Costituzionale Italiana, nonché ordinario di Diritto Penale), il quale sostiene che “…è un’istituzione cavalleresca non statuale bensì dinastico-familiare totalmente estranea all’ordinamento italiano come origine ed evoluzione storica, che però, proprio per questo, ha costantemente ottenuto il riconoscimento dell’ordinamento canonico e che va qualificato come non nazionale”, è necessario citare anche la più accreditata dottrina storica(Coniglio Direttore dell’Istituto Storico Politico della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli) la quale difatti è concorde nel ritenere Capo della Real Casa dei borbone Due Sicile Ferdinando Maria ed il di lui figlio Carlo.
A questo punto è doveroso concludere la nostra breve trattazione storico-giuridica, riportando il Capitolo I del Nuovo Statuto del S.M.O.Costantiniano di San Giorgio del 04-11-1982, che con parole altamente poetiche così dispone “…è un Ordine Equestre il quale, dalla sua remotissima origine, si propone la glorificazione della Croce, la propagazione della Fede, e la Difesa della Santa Romana Chiesa …L’Ordine, adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo maggior contributo d’azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza ”.
Attualmente questa gloriosa Istituzione cavalleresca estrinseca le sue altissime finalità pel tramite del volontariato dei suoi membri, nonché la donazione di attrezzature mediche, ambulanze ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità et similia.
                                                                             Avv.Alessio A. Caperna
 
 
 
 
 
 
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