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  Incidenti stradale: regime di responsabilità
 

Incidenti stradale: il regime di responsabilità (Avv. Emiliano Caperna)

Il Codice Civile detta una apposita disciplina per l’ipotesi di scontro tra veicoli: tale scontro costituisce una particolare specie di incidente della circolazione stradale, reputata degne di apposita disciplina.
Come ha rilevato il De Cupis (De Cupis, Dei fatti illeciti, p.104), infatti, lo stesso scontro si inquadra nella più ampia fattispecie del concorso del fatto colposo del danneggiato, prevista e disciplinata generalmente nell’art.1227 c.c., richiamato, riguardo ai fatti illeciti, dall’art.2056 c.c..
Pertanto, lo scontro di veicoli rientrerebbe nella sfera di applicazione dell’anzidetto art.1227 c.c., e quindi il risarcimento di ogni danno, subito dai veicoli coinvolti nel sinistro, dovrebbe essere diminuito ‘’secondo la gravità della colpa’’ del danneggiato che ha concorso a produrlo e ‘’l’entità delle conseguenze che ne sono derivate’’(art.1227, primo comma, c.c.).
Ne risulta che il legislatore, con la previsione ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha voluto aggiungere una disposizione speciale, suggerita, come afferma l’autore considerato, dalla difficoltà della prova.
Il secondo comma dell’art. 2054, c.c., dispone, dunque, che ‘’nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli autoveicoli’’.
Preliminarmente, ai fini dell’applicazione della fattispecie considerata, è necessario chiarire, come osservato dal Franzoni (Franzoni, Il danno da cose, da esercizio di attività pericolose, da circolazione dei veicoli, p.505) che lo scontro fra i veicoli deve essere effettivo, giacchè in caso di danni senza scontro è applicabile solo il primo comma dell’art. 2054 c.c..
Inoltre, secondo la dottrina, fra cui l’Alpa (Alpa, Responsabilità civile e danno, Bologna, 1981, p.336) e il Cigolini (Cigolini, La responsabilità dalla circolazione stradale secondo la nuova legislazione, p.766) e la giurisprudenza dominanti l’ipotesi in esame di scontro tra veicoli si realizza anche nel caso di urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta o fermo.
In tal caso, infatti, sussiste un rapporto di causalità e non di semplice occasionalità nella collisione tra i due veicoli: pertanto, come osserva Peretti Griva (Peretti Griva, Presunzione di colpa di fronte a mancanza di collisione di veicoli, in Giur.it., 1958, I, p.921), anche il veicolo fermo può contribuire ad un evento dannoso, con una presunzione, sia pure semplice.
Affinché operi la predetta presunzione di uguale concorso fra i diversi conducenti in ordine al danno subito dai singoli veicoli, è del tutto irrilevante sia la natura dei veicoli coinvolti, per cui se si tratti di biciclette, auto, camion, motorini e cosi via, sia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 205/72, la circostanza per cui solo uno dei veicoli abbia riportato danni.
Si deve puntualizzare, inoltre, che la presunzione di corresponsabilità in esame, come ribadito ripetutamente dalla Corte di Cassazione, fra cui sent.5250/97 e sent.4639/02, ha funzione meramente sussidiaria, nel senso che opera solo nel caso in cui, iuxta alligata et provata, non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità.
Dalla funzione sussidiaria della presunzione di corresponsabilità in questione derivano varie importanti conseguenze, al fine della determinazione dell’ambito di operatività della norma.
Infatti, ove risulti che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà conseguentemente tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Se, invece, non sarà possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti, troverà, di conseguenza, applicazione la presunzione di eguale concorso colposo.
Ciò chiarito, la presunzione di pari concorso nella produzione del sinistro, sulla base della presenza di uno scontro, può esser vinta dai conducenti, come si è accennato, solo apportando la prova liberatoria senza dubbio rigorosa ai sensi del primo comma dell’art. 2054 c.c..
In particolare, come ritenuto dalla dottrina, fra cui lo Jannarilli (Bessone, Istituzioni di diritto privato, 2002, p. 1016), e dalla giurisprudenza, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell’altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza per far tutto il possibile per evitare il danno.
Ne consegue che la prova contraria potrà precisare la diversa proporzione nella quale, in realtà, i conducenti hanno concorso a produrre i danni di cui si tratta: in questo senso, se vi è prevalenza della colpa di uno dei sinistrati, la sua quota, espressa in percentuale, di percentuale aumenta e, rispettivamente, diminuisce in rapporto all’ampiezza o alla lievità della colpa.
E’ importante osservare, inoltre, che nel caso si verifichi un sinistro nel quale siano rimasti coinvolti più veicoli, la presunzione ex secondo comma, art. 2054 c.c., opera solo nei rapporti dei conducenti dei veicoli che siano entrati fra loro in collisione, restando invece esclusa nei rapporti fra i conducenti degli altri veicoli.
Pertanto, come specificato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 61/91, ove un incidente stradale si verifichi in due fasi, con un primo impatto fra due veicoli, e con una successiva collisione fra uno di essi, distaccatosi dall’altro a seguito di sbandamento, con un terzo veicolo, l’indicata presunzione non può operare a carico del conducente di quest’ultimo, con riferimento ai danni subiti da quell’altro veicolo, con il quale non vi è stato alcuno scontro.
In subiecta materia vi è un’ampissima e nutrita casistica giurisprudenziale, a cui è necessario far riferimento, almeno negli orientamenti fondamentali e consolidati.
Nell’ipotesi di tamponamento o di collisione da tergo, il fatto stesso dell’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di fatto di inosservanza della distanza di sicurezza, poiché ex art. 149, primo comma, C.d.s., egli deve essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede.
La conseguenza di ciò è che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa ex 2054, secondo comma, c.c., egli resta gravato dell’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la successiva collisione sono stati
determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte, quali, ad esempio, l’improvviso sbandamento del veicolo tamponato, la retromarcia imprevedibile dello stesso, un suo rallentamento senza le corrispondenti segnalazioni visive, ecc..
Risulta, invece, diverso il caso di tamponamenti a catena in cui molte vetture sono al tempo stesso tamponate e tamponanti ed in cui l’accelerazione subita dal mezzo tamponato può aver contribuito ad assorbire del tutto imprevedibilmente la distanza di sicurezza, pur osservata.
In particolare, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza 935/95, nel tamponamento a catena dei veicoli in movimento, trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, e quindi con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna, il secondo comma dell’art. 2054 c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Infine, come accade per le altre presunzioni stabilite dall’art. 2054 c.c., anche per quanto concerne la presunzione de qua, gli apprezzamenti del giudice di merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e l’efficienza causale delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità quando esso sia adeguatamente e correttamente motivato, ed immune da vizi logici ed errori giuridici, e ciò anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria ex primo comma, art. 2054 c.c..
Avv. Emiliano Caperna 
 
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