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LA PRESCRIZIONE (Avv. Emiliano Caperna)

La prescrizione può essere definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Il fondamento dell’istituto della prescrizione si può ravvisare nella esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed, in generale, del diritto.
Il non esercizio del diritto, infatti, per un lungo periodo di tempo potrebbe determinare nella generalità delle persone la convinzione che esso non esiste o è stato abbandonato.
Di conseguenza, la ragione della prescrizione è anche individuabile nell’opportunità di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto.
Sono, invece, sottratti alla prescrizione, per l’esplicito disposto del secondo comma dell’art. 2934 c.c., i cosiddetti diritti indisponibili e ‘’gli altri indicati dalla legge’’.
Dunque, sono diritti imprescrittibili tanto quelli indisponibili, come i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone, cioè gli iura status, quanto anche, ad esempio, il diritto di proprietà nel senso che, pur trattandosi di un diritto alienabile, l’azione di rivendicazione non è soggetta a prescrizione.
Considerata l’importanza del suo fondamento, ne consegue che la prescrizione è un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile.
Ciò premesso, come rilevato dal Giannini (Giannini, Il danno da sinistro stradale, Giuffrè, Milano, 1983, p. 198), il diritto al risarcimento del danno non è mai stato inteso come diritto indisponibile, quale che sia il fatto dal quale trae origine.
Anche quando il risarcimento è chiesto per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, come può avvenire nel caso di risarcimento del danno per il pregiudizio al diritto di conseguire la pensione di invalidità, il diritto relativo conserva la propria autonomia rispetto al diritto originario e non ne assume l’aspetto dell’indisponibilità, restando soggetto alla prescrizione.
La caratteristica processuale più rilevante di questo modo di estinzione dei diritti è costituito dal fatto che il computo del decorso del termine di prescrizione non può essere rilevato d’ufficio, ma ex art.2938 c.c. va fatto valere dalla parte interessata mediante una scelta positiva, che è quella che si manifesta con l’eccezione.
Per cui, al debitore è data la possibilità di valutare se gli convenga eccepire la prescrizione, oppure invece non farla valere.
Se la scelta viene esercitata in questo ultimo senso, ovvero se il debitore decide consapevolmente di non far valere la prescrizione, in essa possono esprimersi motivi di più elevata ispirazione etica o anche considerazioni psicologiche di diversa natura.
Il Vitucci (Bessone, Istituzioni Diritto Privato, Giappichelli, Torino, 2002 p.1223) ha messo in evidenza che la prescrizione rende irrilevante ogni giudizio circa il fondamento della pretesa esercitata, poiché, sia che quest’ultima abbia fondamento, sia che non ne abbia, l’eccezione di prescrizione produce sempre gli stessi effetti, nel caso in cui venga accolta: comporta il rigetto della pretesa.
Come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 4269/74, l’eccezione di prescrizione deve essere proposta, a pena d’inammissibilità, con l’osservanza del principio del contraddittorio, non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni; inoltre, può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ma non in quello di cassazione, in quanto l’accertamento della decorrenza, dell’interruzione e della sospensione costituisce un’indagine di fatto che sfugge al compito istituzionale di quella Corte.
Altro fattore non secondario è da riscontrare nelle facoltà della parte ex 2937 c.c. di rinunciare all’eccezione di prescrizione, sia in modo esplicito che implicito, anche con un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Le vicende del rapporto assoggettato alla prescrizione possono interessare anche soggetti diversi dalle parti di esso: a tal fine l’art.2939 c.c. dispone che tutti i terzi che ne abbino interesse possono esercitare il potere attribuito alla parte e di produrre con la loro iniziativa l’effetto estintivo, nel caso in cui la parte non abbia eccepito la prescrizione o vi abbia rinunciato.
La decorrenza della prescrizione indica il momento a partire dal quale il mancato esercizio del diritto acquista rilevanza: da quel termine inizia a computarsi il periodo di tempo, ‘’determinato dalla legge’’ (art.2934 c.c.), compiendosi il quale senza che sia cessata l’inerzia si produrrà l’effetto estintivo del diritto.
L’art. 2935 c.c. dispone che la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: dunque, dal giorno in cui, pur essendo attuale l’interesse del titolare del diritto, questi non si è attivato per ottenerne la realizzazione.
La formula è dettata per tutti i tipi di diritto soggettivo, mentre ognuno di essi presenta caratteristiche proprie, in relazione al relativo interesse che forma oggetto di tutela.
Se l’esigibilità dipende da una richiesta del creditore-danneggiato, come comunemente accade, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto l’interesse poteva essere soddisfatto già a partire da quel momento, attraverso la richiesta rivolta al debitore.
La disposizione in esame è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la prescrizione non decorre solo se decorrono le cause giuridiche che impediscono l’esercizio del diritto, ovvero solo se si ha la possibilità giuridica o legale di esercitare il relativo diritto, e non decorre, invece, se si verificano semplici ostacoli materiali o di fatto.
A titolo esemplificativo, rappresentano semplici ostacoli di fatto, che non impediscono il decorso della prescrizione, l’ignoranza incolpevole del proprio diritto da parte del titolare, nonché l’inerzia di una delle parti, la presenza di una norma costituzionalmente illegittima, che limiti o escluda l’esercizio del diritto, la difficoltà di contabilizzare il credito e l’ignoranza del creditore circa l’identità della persona obbligata a risarcirgli i danni.
24-02-2008    Avv.Emiliano Caperna
 
 
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