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Viaggio-vacanza TUTTO COMPRESO: La responsabilità dell’organizzatore di viaggi per danni alla persona (Avv. Emiliano Caperna) 

La normativa dettata dal Codice del Consumo, il d.lgs.206/2005, in materia è rilevante e degna di attenzione all’occhio di ogni singolo consumatore-viaggiatore.
Con il contratto di organizzazione di viaggio un soggetto, il cosiddetto tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore-consumatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (soggiorni, prenotazioni di biglietti, ecc.) comprensive del trasporto.
In particolare, il tour operator è colui che offre al pubblico dei consumatori i comuni pacchetti turistici, che specificatamente hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, alloggio oppure dei servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, quindi itinerari, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte.
E’ innanzitutto essenziale rilevare che la legge prevede l’obbligo di stipulare, a tutela di richieste di risarcimento provenienti da turisti, polizze per la responsabilità civile.
Poste queste distinzioni fondamentali per chiarire i termini della questione, considerato anche che al fianco del tour operator vi è un altro soggetto che è colui che materialmente vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici a terzi, cosa succede al consumatore-viaggiatore in caso di inadempienze contrattuali da parte di questi soggetti? Cosa avviene in caso di danno alla persona del consumatore-viaggiatore quando si verte nell’ambito appena delineato di un viaggio-vacanza tutto compreso?
La Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n.1074 del 27 Dicembre 1977, e in vigore in gran parte del Continente, prevede all’art.15 una norma fondamentale ove sancisce la responsabilità del Tour operator nel senso che l’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi.
Anche la normativa europea, con riferimento alla Direttiva 90/314/CEE attuata con D.lgs.n.111 del 1995 specifica che in caso di danno alla persona causato dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o l’inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Il Codice del Consumo, con l’intento di unificare la frammentata normativa in materia stabilisce all’art.95, primo comma, che il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia.
Chiarisce inoltre, una volta su tutte, il regime di prescrizione in quanto statuisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
E’ importante anche considerare che il compito dell’agenzia-venditore è quello di concludere un contratto in nome e per conto del turista…ogni successiva inadempienza che si verifichi in fase di esecuzione del contratto è imputabile al tour operator cui andranno pertanto rivolte, nelle forme prescritte, le richieste di risarcimento.
In ogni caso la legge precisa che il Tour operator risponde anche dei danni provocati dai suoi fornitori, non potendo limitarsi ad opporre al consumatore l’obiezione che questi ultimi respingono ogni addebito: ictu oculi è evidente che, essendo il Tour operator a scegliere coloro di cui intende avvalersi, se il fatto viene provato e vi è un danno, lo stesso Tour operator deve risarcirlo, restando estranea al turista ogni azione di rivalsa nei confronti dei fornitori.
Si precisa, d’altronde, che al consumatore, in caso di danno alla persona spetterà sia il riconoscimento dei danni patrimoniali, sia il risarcimento di ogni ulteriore danno, dunque il cosiddetto danno da vacanza rovinata.
 
 18-02-2008                                                                     Avv.Emiliano Caperna
 
 
 
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